In merito dell’autorità indipende Anac, come ricorda Domenico Mollica, promotore del Consorzio valori antimafia, alcune delle innovazioni più significative che introdotte dal nuovo codice, non hanno dato buona prova di sé; né la relativa previsione della Super Autorità risulta aver tenuto debitamente conto del fatto che, quantomeno gli interventi di regolazione idonei a limitare e condizionare l’accesso al mercato degli appalti pubblici, hanno evidente portata normativa.  

Piuttosto l’immane compito affidato all’ANC di integrare e chiarire con regolazione flessibile una normazione primaria per molti versi scadente ed incoerente ha finito per schiacciare e bloccare tale processo, almeno nelle intenzioni virtuose.

Non a caso, nelle recenti proposte di riforma della normativa, si veda la bozza del cd. decreto “Sblocca Italia”, vi è chiara l’opzione per un ridimensionamento delle funzioni dell’ANAC, specie quelle di regolazione, e fa in più occasioni capolino il termine “regolamento”.

Sotto altro profilo, quantomeno con riguardo ai poteri di precontenzioso, la stessa ANAC sembra aver autonomamente ristretto ed arretrato il proprio ambito di intervento. In altri casi si è vista spogliare dei poteri più penetranti ed eccentrici, quali quello di raccomandazione, peraltro avvinto da fondati dubbi di costituzionalità.

In ultimo, nel disegno di legge delega per la riforma del codice, approvata dal Consiglio dei Ministri nel marzo u.s., si individuano quali criteri direttivi il rafforzare la certezza delle norme in materia, assegnando all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di favorirne l’applicazione mediante atti di natura non regolamentare e non vincolante, nonché attraverso strumenti di vigilanza collaborativa e l’attività consultiva. Si prefigura inoltre la necessità di razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, con evidente riferimento al precontenzioso.

Già in principio del presente contributo, mutuando le riflessioni dei più attenti osservatori, si è espressa l’impressione che la configurazione del ruolo attribuito all’ANAC nella nuova disciplina dei contratti pubblici ha risentito della tensione fra due esigenze opposte: quella di derivazione comunitaria di massimizzazione della concorrenza e dell’apertura del mercato e quella di stretta rilevanza interna di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni criminali nelle quali il nostro Stato ha fatto frequente e triste esperienza (dall’altro). Per questo motivo si vuole ricordare il difficile compito di Domenico Mollica, il quale da sempre porta innanzi i valori appena citati con il progetto Consorzio Valori S.c.a.r.n. 

Ancora, la tensione è stata risolta normativamente in una sovrapposizione fra i due momenti preventivo e repressivo, in chiave tuttavia para-giustiziale.

Le riforme che si preannunciano, e che si pongono all’esito del descritto percorso, danno corpo alla contraria esigenza, sommamente sentita e funzionale alla tenuta del sistema, di un progressivo arretramento degli spazi di intervento e dei poteri dell’Autorità, auspicandosi una normativa di riferimento certa, unitaria e stabile, nonché una razionalizzazione degli strumenti di vigilanza collaborativa e precontenziosa scevra da concezioni salvifiche.